Art.
1
Costituzione, denominazione e sede
1) E' costituita in Villadossola l'Associazione senza fini di
lucro denominata "NASCERE INSIEME", con sede in Villadossola (VCO)
in via Giuseppe Verdi 3/f.
2) La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 2
Scopi e finalità
1) L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana,
si prefigge come scopo di diffondere informazioni relative alla
generatività, alla vita prenatale, perinatale e neonatale che
permettano ai futuri genitori di favorire uno sviluppo fisico
e psichico armonioso nel bambino che sta per nascere e offrano
agli adulti un sostegno nel loro compito educativo. A tale scopo
l'Associazione struttura delle attività raggruppabili principalmente
nei settori documentazione, formazione, ricerca, studio e offerta
di servizi. ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE: approfondisce i problemi
della scienza e della educazione prenatale e perinatale, raccogliendo
pubblicazioni e ogni materiale nazionale ed internazionale relativo
alla genitorialità ed al periodo prenatale e perinatale. Cataloga
tale materiale. Produce traduzioni di articoli scientifici. Crea
un indirizzario di enti, gruppi, o singoli che già operano secondo
gli scopi dell'Associazione. Produce cassette audio e video e
ogni altro materiale divulgativo. Cura pubblicazioni ed il materiale
per la rivista e il sito internet. ATTIVITA' DI FORMAZIONE: organizza
seminari, congressi, convegni, conferenze, corsi ed incontri per
gli associati, soprattutto per future madri, giovani, genitori,
operatori e più in generale per chiunque voglia conoscere e/o
approfondire i temi riguardanti il periodo prenatale e perinatale.
Collabora con enti pubblici o privati per l'inserimento di queste
conoscenze nei corsi di formazione per medici, ostetriche, personale
paramedico, psicologi, educatori etc., contribuendo eventualmente
come supporto tecnico. Partecipa a convegni e manifestazioni culturali
su temi affini. ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO: effettua studi
e ricerche sul periodo prenatale e sulla sua influenza sulla crescita
successiva direttamente e/o collaborando con enti pubblici o privati,
sia con proprie risorse umane e finanziarie che con fondi pubblici
o privati. ATTIVITA' DI OFFERTA DI SERVIZI: offre servizi di sostegno
alla famiglia nell'ambito educativo, pratico, psicologico. L'Associazione
potrà realizzare ogni altra attività che riterrà utile per il
raggiungimento degli scopi di cui sopra.
2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono
solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente
sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro
limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.
Art. 3
Risorse economiche
1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento delle proprie attività da:
A) contributi degli aderenti
B) contributi privati
C) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno dì specifiche e documentate
attività o progetti
D) donazioni e lasciti testamentari
E) rimborsi derivanti da convenzioni
F) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
2) L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine
rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al
termine di ogni esercizio il comitato direttivo redige il bilancio
e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro
il mese di aprile.
Art. 4
Membri dell'Associazione
1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione
i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a
contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L'ammissione a socio, deliberata dal comitato direttivo, è
subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli
interessati.
2) Il comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti
nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa
stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.
3) La qualità di socio si perde:
A) per recesso;
B) per mancato versamento della quota associativa per due anni
consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
C) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
D) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su
proposta del comitato direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere
contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso
vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta
all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell' anno
in corso.
4) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione
delle quote associative versate.
Art. 6
Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
A) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
B) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
C) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2) I soci hanno diritto:
A) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
B) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
C) ad accedere alle cariche associative;
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Art. 7
Organi dell'associazione
1) Sono organi dell'associazione:
A) l'Assemblea dei soci;
B) il Comitato Direttivo;
C) il Presidente.
Art.
8
L'Assemblea
1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria
e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in
Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio
non può ricevere più di due deleghe.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione
ed inoltre:
A) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
B) nomina i componenti del comitato direttivo;
C) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
D) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
E) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi
associati.
3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del
comitato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio
ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del
comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino
l'opportunità.
4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e
sulla proroga della durata dell'Associazione.
5) L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute
dal presidente del comitato direttivo eletto dai presenti. Le
convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto
da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze
cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero
Comitato Direttivo.
6) L'Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in
prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno
la metà più uno dei soci. In seconda convocazione che non può
aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea
è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti
o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano
approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per
la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato
dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo,
che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Art. 9
Il Comitato Direttivo
1) Il Comitato Direttivo è formato da 5 membri nominati dall'assemblea
dei soci.
Il comitato direttivo rimane in carica due anni ed è rieleggibile.
Possono fare parte del comitato esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti
il Comitato decada dall'incarico il Comitato Direttivo può provvedere
alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che
rimane in carica fino allo scadere dell'intero comitato. Nel
caso decada oltre la metà dei membri del comitato, l'Assemblea
deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente
e un Segretario.
4) Al Comitato Direttivo spetta di:
A) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
B) predisporre il bilancio;
C) nominare il presidente, il vicepresidente e il segretario;
D) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
E) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano spettanti all'assemblea dei soci.
5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso
di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal
membro più anziano.
6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni due mesi
e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente,
lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti
ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la
presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti
a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10
Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito
di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.
2) Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione
di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento
le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato
dal Comitato Direttivo.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato
Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo
ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza
immediatamente successiva.
Art. 11
Gratuità delle cariche associative
1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito
salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente
art. 2.
Art. 12
Norma finale
1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio
verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti
in identico o analogo settore.
Art. 13
Rinvio
1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto
si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge
vigenti in materia di volontariato.
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